Svizzera: acquisti, fatture e regole. Cosa succede dopo l’uscita dai Paesi Black List?

Parlando di black list il primo Stato che salta in mente è di certo la Svizzera, ma da gennaio 2017 le cose cambieranno. Vediamo quali saranno le differenze rispetto allo stato attuale dei fatti e che conseguenze ci saranno

Svizzera: acquisti, fatture e regole dopo l’uscita dalla Black List
 

Quando si parla di Paesi “Black List” si fa riferimento all’elenco dei paradisi fiscali, ovvero gli Stati aventi un regime fiscale privilegiato con i quali non è consentito un adeguato scambio di informazioni con l’Amministrazione italiana. Per lungo tempo il primo paese che saltava in mente era proprio la vicina Svizzera.

L’ultima Legge di Stabilità (Legge n. 208/2015) ha introdotto un criterio specifico al fine di individuare i Paesi a fiscalità privilegiata; l’attuale norma in vigore infatti prevede che:

“i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia”.

Al fine di contrastare il fenomeno delle frodi fiscali nazionali e internazionali ogni anno il Ministero dell’Economia e l’Agenzia delle Entrate elabora ed aggiorna la lista “Black list” dei Paesi per i quali vige l’obbligo di monitoraggio da parte dell’Amministrazione finanziaria di tutte le attività economiche intercorse tra le imprese italiane e le imprese domiciliate in questi Paesi a fiscalità privilegiata, individuati dal Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e dal Decreto del ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001.

I contribuenti operatori economici italiani che intrattengono relazioni commerciali con soggetti economici che risiedono o hanno una sede o domicilio in uno dei paesi presenti nell’elenco, devono effettuare una specifica “comunicazione black list” per via telematica all’Agenzia delle Entrate, adempimento che negli ultimi anni è stato oggetto di notevoli semplificazioni.

Leggi anche: Operazioni black list: cosa sono e come si gestiscono i rapporti con paesi in black list

Dal 1 gennaio 2015 infatti tale obbligo è previsto per i soggetti che hanno effettuato operazioni, e quindi cessioni di beni e prestazioni di servizi, complessivamente superiori a 10.000 euro.

Al di sotto di tale limite, quindi, ora c’è l’esclusione dall’obbligo di comunicazione delle operazioni con i paesi black list, con un notevole ridimensionamento dunque rispetto alla norma precedente. Infatti, la comunicazione era prevista per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a partire da 500 euro, qualora effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list. Inoltre, è stata modificata la periodicità di presentazione dell’elenco, che è passato da mensile/trimestrale ad una periodicità annuale.

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Dal 1 gennaio 2017 anche la Svizzera uscirà dalla black list: quali saranno quindi le conseguenze?

Il Governo italiano ha infatti ha recentemente ratificato il Protocollo che modifica la Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni; il Protocollo, prevedendo lo scambio di informazioni su richiesta ai fini fiscali secondo lo standard Ocse, pone fine al segreto bancario e pone le basi per rafforzare la cooperazione tra i due Paesi per contrastare il fenomeno dell’evasione e dell’infedeltà fiscale.

Con la ratifica del Protocollo, le autorità fiscali italiane potranno richiedere alle autorità elvetiche informazioni bancarie con riferimento ai cittadini italiani che hanno avuto rapporti con le banche svizzere; così la Svizzera, impegnandosi ad un effettivo scambio di informazioni, viene a tal fine equiparata ai Paesi “white lists” e uscirà dalle black lists basate esclusivamente sull’assenza dello scambio di informazioni.

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Da un punto di vista operativo non vi saranno grandi cambiamenti per coloro che effettuano operazioni commerciali con la Svizzera, né a fini iva né a fini doganali, se non presumibilmente non dover più presentare la citata comunicazione “black list”.

Effettuare una cessione di beni nei confronti di un operatore economico svizzero comporterà l’emissione di una fattura non imponibile Iva ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) del D.p.r. 633/1972 (nel caso di esportazione diretta) mentre effettuare una prestazioni di servizi (generica) comporterà l’emissione di una fattura “non soggetta” ai sensi dell’art. 7-ter del D.p.r. 633/1972.

Analogamente per acquistare beni dalla Svizzera si dovranno espletare le consuete formalità doganali e da un punto di vista Iva si potrà detrarre l’imposta pagata sulla base della bolletta doganale d’importazione, mentre ricevere un servizio da un operatore economico svizzero comporterà l’obbligo di regolarizzare l’operazione da un punto di vista iva attraverso l’emissione di un’autofattura.

Sono nata nel 1995 da un'idea a due passi da Padova. Sono dinamica, entusiasta e adoro creare soluzioni semplici per problemi complessi. Sono sempre sul pezzo e sono molto pignola, tanto che mi dicono ...

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