ll “Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi” disciplinato dall’art. 1 commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014, noto anche come regime forfetario è un regime fiscale semplificato riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti. Il regime in esame non è riservato solo alle nuove iniziative ma, in presenza dei requisiti, costituisce il regime naturale, applicabile anche ai soggetti già in attività.
Nell’art. 1 della Legge n. 190/2014 sono indicati i requisiti di accesso; in particolare viene previsto che possono accedere al regime forfettario le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che al contempo, nell’anno precedente presentano i seguenti requisiti:
- Ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 85.000, indipendentemente dall’attività: i contribuenti che intendono accedere al regime forfettario nel 2025 o i contribuenti già forfettari nel 2024 che intendono permanere anche il prossimo anno nel regime agevolato dovranno verificare di non aver superato tale soglia nel corso di quest’anno (secondo il principio di cassa). Questo limite, prima a euro 65.000, è stato innalzato a euro 85.000 dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197)
- Spese sostenute per personale dipendente o per lavoro accessorio per un ammontare massimo di euro 20.000 lordi.
In merito al secondo requisito di accesso, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020, preme mettere in evidenza che non si tratta di una novità assoluta nel nostro panorama legislativo in quanto è stata sostanzialmente riproposta la condizione già vigente fino al 2018 che precludeva l’accesso al regime forfettario per coloro che avevano sostenuto spese di lavoro dipendente o di lavoro accessorio ma, rispetto al passato, ne viene incrementato il limite, che passa da euro 5.000 ad euro 20.000.
In particolare quindi per l’accesso al regime forfetario deve essere verificato che nell’anno precedente sia rispettato il limite di euro 20.000 relativamente a spese per:
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- lavoratori dipendenti;
- lavoro accessorio di cui all’art. 70 del D.lgs n. 276/2003 (voucher). Si tenga presente che tale disposizione è stata abrogata, pertanto non è oggi possibile questa tipologia di remunerazione;
- compensi erogati ai collaboratori (di cui all’art. 50, co. 1 lett. c) e c)-bis del Tuir);
- utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro (art. 53, co. 2 lett. c) del Tuir);
- somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari (art. 60 del Tuir).
Il costo da prendere in considerazione ai fini della verifica del superamento del limite previsto è il costo lordo, quindi sia il costo per la retribuzione sia quello per gli oneri sociali e i contributi assistenziali.
Si ritiene invece che non concorrano alla formazione del limite i compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
Come precisato anche nella Risoluzione n. 7/E/2020 l’Agenzia ha confermato che il limite delle spese di lavoro va verificato con riferimento all’anno precedente. Di conseguenza, considerato che le novità introdotte dalla Finanziaria 2020 sono in vigore dall’1.1.2020, per i soggetti già in attività al 31.12.2019 le condizioni di accesso andavano verificate nel 2019, avendo riguardo già ai nuovi limiti, mentre per l’accesso al regime per l’anno 2021 le condizioni di accesso andavano verificate nel 2020.
Quindi, salvo ulteriori nuove modifiche legislative, un ingegnere in regime forfettario che nell’anno 2024 ha sostenuto spese di lavoro dipendente per euro 21.000 non potrà adottare il regime agevolato anche per il 2025.
Nel caso infatti di superamento in corso d’anno dei limiti previsti dai requisiti di accesso al regime (85.000 di ricavi/compensi o 20.000 annui di spese per lavoro dipendente o assimilato) i contribuenti forfettari dovranno, a decorrere dall’anno successivo, abbandonare il regime fiscale agevolato e optare per un regime ordinario (contabilità ordinaria o semplificata).
Se, però, viene sforata la soglia di euro 100.000 di ricavi o compensi percepiti, la fuoriuscita dal regime forfettario sarà immediata e non a partire dall’anno successivo, per applicazione della cosiddetta “tagliola anti-evasione” introdotta dalla Legge di Bilancio 2023.
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Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...
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