La Legge Finanziaria 2015 istitutiva del regime forfettario prevedeva per alcune categorie di soggetti la possibilità di beneficiare di una particolare agevolazione ai fini della determinazione dei contributi previdenziali.
Beneficiari dell’agevolazione erano tuttavia solamente gli imprenditori individuali iscritti alla gestione IVS artigiani – commercianti, mentre ne erano esclusi tutti i professionisti, sia coloro iscritti alle rispettive casse di previdenza, sia i professionisti senza cassa iscritti alla Gestione separata dell’Inps per i quali l’applicazione del regime forfettario non ha comportato nessun tipo di agevolazione dal punto di vista contributivo.
Fino al 31/12/2015 la norma prevedeva la possibilità, per i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario, di non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge 233/1990 previsto ai fini del versamento dei contributi e quindi di applicare le aliquote contributive previste per le gestioni artigiani e commercianti unicamente sul reddito dichiarato.
Il regime ordinario di versamento dei contributi per un soggetto imprenditore iscritto alla gestione IVS artigiani e commercianti prevede infatti:
- il pagamento di contributi dovuti sul reddito minimale stabili per l’anno di riferimento, da versare indipendentemente dal reddito prodotto;
- il pagamento di contributi a percentuale dovuti sul reddito che eccede il minimale, nel caso in cui il reddito effettivo dichiarato per l’anno di riferimento fosse superiore al reddito minimale, determinati sulla base delle aliquote previste entro un massimale anno.
Con l’agevolazione prevista viene meno la contribuzione sul reddito minimale nel corso dell’anno, mentre i contributi si verseranno nei termini previsti per il versamento delle imposte, sul reddito (forfettario) effettivamente prodotto.
La Legge n. 208/2015 ha modificato la norma prevedendo che a decorrere dal 1 gennaio 2016 che “Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35%. Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335“.
In base al tenore della nuova norma non è pù previsto l’esonero dal pagamento dei contributi minimi da parte dei soggetti imprenditori iscritti alla gestione artigiani commercianti presso l’Inps ma si prevede una riduzione del 35% sulla contribuzione dovuta a fini previdenziali.
Al fine di fruire delle agevolazioni contributive è necessario effettuare una specifica comunicazione telematica:
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- i soggetti che intraprendono l’esercizio di una nuova attività aderendo al regime agevolato dovranno presentare la domanda in via telematica tramite il cassetto previdenziale artigiani commercianti tempestivamente dalla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione Inps;
- i soggetti già in attività la dovranno presentare, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio di ciascun anno la domanda tramite il cassetto previdenziale artigiani commercianti disponibile sul sito dell’Inps.
Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, l’accesso al regime contributivo agevolato potrà avvenire a decorrere dall’anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di accesso al regime forfettario.
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