Quando parliamo di prestazioni di servizi rese o ricevute da operatori UE o extra-UE non possiamo non menzionare la riforma introdotta a decorrere dall’01.01.2010 dal D.Lgs n. 18/2010 che, recependo la Direttiva comunitaria n. 2008/8/CE, ha radicalmente modificato i criteri da applicare in materia di territorialità delle prestazioni di servizi.
Obiettivo principale della riforma era quello di fissare come luogo di tassazione a fini IVA quello nel quale avveniva effettivamente il consumo del servizio: il Legislatore nazionale ha così modificato il vecchio art. 7 del D.p.r. 633/1972 introducendo, per le prestazioni di servizi, i nuovi articoli da 7-ter a 7-septies.
Art. 7-ter: regola generale per servizi intracomunitari ed extra UE
In particolare l’art. 7-ter ci definisce la regola generale, ovvero il criterio che dobbiamo sempre seguire quando realizziamo (o riceviamo) servizi con operatori non residenti (UE o extra-UE). Da tenere presente che l’art. 7-ter non fornisce l’elencazione dei servizi che rientrano nella regola generale, ma ci definisce il criterio che dobbiamo seguire ovvero se assoggettare ad IVA o meno una determinata prestazione; sono invece i successivi articoli (da 7-quater a 7-septies) che forniscono un’elencazione dettagliata dei servizi in deroga a cui vanno applicate regole particolari, pertanto se una determinata prestazione non ricade in una deroga allora si dovrà applicare la regola generale definita dall’art. 7-ter.
In particolare bisogna distinguere le operazioni:
- B2B – business to business, ovvero le prestazioni rese a soggetti passivi IVA in altri Stati UE;
- B2C – business to consumer, ovvero le prestazioni rese verso soggetti privati.
In particolare:
- nelle prestazioni B2B il luogo di tassazione viene individuato nel Paese di stabilimento del Committente del servizio;
- nelle prestazioni B2C il luogo di tassazione viene individuato invece nel Paese del soggetto prestatore del servizio.
Adempimenti per servizi resi dal prestatore italiano
Definita la regola generale possiamo analizzare gli adempimenti che il prestatore italiano dovrà effettuare nel caso in cui realizzi un servizio nei confronti di un soggetto non residente.
Servizi B2B
Nel caso in cui la controparte sia un soggetto passivo IVA residente in un altro Stato UE (iscritto al VIES) allora, data la regola generale, che prevede la tassazione del servizio nello Stato del committente, l’operatore italiano dovrà emettere fattura senza l’applicazione dell’IVA, con la dicitura di “inversione contabile” e l’eventuale riferimento normativo (“art. 7-ter D.p.r. n. 633/1972”).
NB
Nel caso di emissione di fattura elettronica dovrà essere indicato il codice “natura dell’operazione” N2.1 il quale va utilizzato, in luogo dell’imposta, per le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies del D.p.r. n. 633/72.
Servizi B2C
Nel caso invece di servizio reso nei confronti di un soggetto privato (UE o ExtraUE) allora, secondo la regola dettata dall’art. 7-ter il servizio deve essere tassato nel Paese del prestatore, quindi l’operatore italiano emetterà fattura con l’applicazione dell’IVA.
Oltre 100.000 Imprese e Professionisti semplificano la loro fatturazione con Easyfatt ogni giorno.
Definita la regola dobbiamo ora stabilire da quale momento decorre l’obbligo per il prestatore italiano di emettere la fattura in quanto per le prestazioni di servizio generiche valgono regole particolari rispetto a quello a cui siamo abituati. Tali prestazioni infatti si considerano effettuate al momento di ultimazione della prestazione, ovvero se di carattere periodico o continuativo alla data di maturazione dei corrispettivi, fermo restando che, se antecedentemente a tali momenti viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo l’operazione si considera effettuata all’atto del pagamento. Al contrario, quindi, di quanto visto per le cessioni di beni, è rilevante il pagamento anticipato, mentre non assume rilevanza l’emissione anticipata della fattura.
La fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e registrata entro il termine di emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione.
Si veda il seguente esempio.
Esempio di prestazione dei servizi resi
L’impresa ALFA S.r.l.:
- in data 21.01.2024 effettua una prestazione di consulenza informatica nei confronti della società francese NOIR S.A.;
- in data 28.02.2024 riceve il pagamento.
Entro il 28.02.2024 ALFA S.r.l. deve emettere la fattura senza applicazione dell’IVA alla società francese, registrarla entro tale termine ma con riferimento al mese di gennaio.
Adempimenti in caso di servizi ricevuti
Nel caso di servizi ricevuti da operatori economici aventi sede in altri Stati UE la situazione si ribalta: se si tratta di un servizio generico la regola generale stabilisce che siano assoggettati ad IVA in Italia (Paese del committente). Pertanto il committente italiano dovrà assoggettare ad IVA la prestazione mediante il meccanismo del reverse charge.
Ricevuta la fattura da parte dell’operatore UE senza applicazione dell’IVA dovrà:
- numerare la fattura del fornitore comunitario e integrarla indicando l’ammontare dell’IVA, calcolata secondo l’aliquota applicabile in vigore in Italia per quell’operazione. L’integrazione deve essere fatta sulla stessa fattura estera;
- annotare (registrare) la fattura, previa integrazione con i dati indicati in precedenza, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura stessa ma con riferimento al mese precedente, distintamente nel registro IVA delle fatture emesse secondo l’ordine della numerazione. L’operazione va quindi riferita alla liquidazione periodica del mese nel quale la fattura è ricevuta.
- annotare (registrare) la fattura integrata, distintamente, anche nel registro IVA acquisti per esercitare il diritto alla detrazione eventualmente spettante.
NB
Analogamente a quanto detto per gli acquisti intracomunitari di beni anche per le prestazioni di servizi è possibile per i soggetti passivi committenti operare l’integrazione dei documenti ricevuti da operatori esteri mediante file XML da trasmette attraverso il sistema di interscambio.
In tal caso dovrà essere utilizzato il codice “Tipo documento” TD17 che identifica proprio il caso di integrazione (o autofattura) per acquisti di servizi dall’estero.
Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...
Vai agli articoli dell'autore >