Assemblea di condominio e conflitto di interessi (+Video): inquadramento generale

Come gestire il caso di conflitto di interessi nell’assemblea di condominio

Assemblea di condominio e conflitto di interessi (+Video)
 

Il conflitto di interessi è una situazione caratterizzata dalla divergenza concreta ed inconciliabile di posizioni in capo ad un condomino rispetto al condominio, contrasto tanto evidente che il raggiungimento di un determinato obiettivo impedisce il raggiungimento dell’altro con il primo confliggente.

Manca, nella disciplina condominiale, una norma che esplicitamente parli del conflitto di interesse. Tuttavia da sempre si ritiene applicabile, anche in ambito condominiale, la disposizione prevista dall’art.2372 del codice civile in materia societaria che testualmente recita:

“La deliberazione approvata con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell’art. 2377 qualora possa recarle danno”

Caratteristiche della situazione di conflitto sono dunque la potenzialità di un danno concreto e la determinanza del voto espresso, nel senso che la situazione di conflitto interesserà la sfera del diritto solo nel caso in cui il voto potenzialmente annulabile sia stato decisivo perchè si assumesse una determinata delibera.

Nel caso in cui il voto espresso in conflitto di interessi fosse ininfluente ai fini della decisione, non vi è alcun interesse a farlo dichiarare tale.

Conseguenza del conflitto di interessi è che la delibera assunta con il voto deteminante di chi è in conflitto può essere impugnata ex art.1137 cc ed annullata. Coerentemente con l’impianto giuridico vigente, la delibera assembleare viziata da conflitto di interesse è annullabile e non nulla tout court, perchè deve esistere un interesse dei condomini a far dichiarare invalida la delibera, non sussistendo, in astratto, un interesse generale da tutelare.

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In tema di computo delle maggioranze assembleari condominiali, la Suprema Corte ha stabilito (Cass. civ. 22.07.2002, n.10683):

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“l’esistenza di un conflitto di interessi, reale o potenziale, tra il singolo condomino titolare del diritto di voto e il condominio stesso comporta l’esclusione, dal calcolo dei millesimi, delle relative carature attribuite al condomino confliggente, così estensivamente interpretata la norma dettata, in tema di società per azioni, dall’art. 2373 cod. civ. (che inibisce il diritto di voto al socio in conflitto di interesse con la società), ricorrendo in entrambe le fattispecie la medesima “ratio”, consistente nell’attribuire carattere di priorità all’interesse collettivo rispetto a quello individuale.

Ove, tuttavia, il condomino confliggente sia stato delegato all’espressione del voto da altro condomino, la situazione di conflitto che lo riguarda non è estensibile al rappresentato aprioristicamente, ma soltanto allorchè si accerti in concreto che il delegante non era a conoscenza di tale situazione, dovendosi, in caso contrario, presumere che il delegante abbia, nel conferire il mandato, valutato anche il proprio interesse – non personale, ma in quanto componente della collettività – e l’abbia ritenuto conforme a quello portato dal delegato; nè è applicabile, al riguardo, l’art. 1394 cod. civ., che prevede la legittimazione del solo rappresentato a dedurre il conflitto, giacchè quest’ultimo non verte, nella specie, tra l’interesse personale del rappresentato e quello, pure personale, del rappresentante, ma tra quest’ultimo e quello della collettività, onde ogni partecipe di questa è legittimato a farlo valere nel comune interesse”.

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Rubrica e video a cura di Euroconference società del gruppo TeamSystem, al quale appartiene anche Danea.

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Continua su: “Assemblea di condominio: conflitto di interessi e deleghe“.

photo credit: Robert Louis Clemens licence cc

Avvocato civilista e Presidente del Polo di Diritto Immobiliare. Sopravvissuto ad un'infanzia senza smartphone e tablet, conduco il mio studio legale a tempo pieno e cresco le mie figlie a tempo pieno... ...

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