Stretta dell’Agenzia delle Entrate sui marketplace. In base al provvedimento direttoriale 660061 del 31 luglio 2019, Amazon, eBay, Groupon ecc. dovranno rendere controllabile se i fornitori pagano Iva e imposte dirette sui beni e servizi da loro ceduti a milioni di clienti. La norma, che trova attuazione in questi giorni, è stata voluta nel tentativo di ostacolare l’evasione fiscale sulle vendite online.
Chi deve trasmettere i dati?
I destinatari sono tutti i soggetti, anche se non residenti in Italia, che favoriscono le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’UE, tramite l’uso di una piattaforma elettronica. Essenzialmente le piattaforme come Amazon, eBay e simili.
Per trasmettere la comunicazione, i soggetti anche eventualmente non residenti in Italia, sono obbligati ad identificarsi direttamente oppure ad avvalersi di un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato.
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Restano invece esclusi dall’obbligo coloro che, pur facilitando le vendite, non rientrano nella categoria dei marketplace ma si limitano a realizzare solamente una di queste operazioni: trattamento dei pagamenti; catalogazione o pubblicità di beni; reindirizzamento o trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.
Le piattaforme dovranno inviare i dati, usando i servizi telematici Entratel o Fisconline (anche avvalendosi di intermediari abilitati), entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre. Il primo invio dovrà essere effettuato entro il 31 ottobre 2019, e comprende il periodo da aprile a luglio 2019.
Quali dati trasmetteranno le piattaforme
Per ciascun fornitore che nel trimestre considerato ha effettuato almeno una vendita tramite marketplace, vanno trasmessi i dati relativi a:
- denominazione o dati anagrafici completi, inclusi residenza o domicilio;
- identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica;
- codice identificativo fiscale se esistente;
- indirizzo di posta elettronica;
- numero totale delle unità vendute in Italia;
- a scelta del soggetto passivo, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.
Cosa rischia chi non adempie
I rischi per chi disobbedisce sono alti: la mancata trasmissione o l’invio di dati incompleti dirotta la responsabilità dell’imposta dovuta in capo al soggetto obbligato all’invio, a meno che non sia in grado di dimostrare che la stessa sia stata assolta dal fornitore.
I documenti relativi alle vendite a distanza dovranno comunque essere conservati dai marketplace per dieci anni a partire dall’anno in cui l’operazione è stata effettuata.
Dal 2001 scrivo per siti internet e blog (passando per quelle che una volta erano le webzine, le community, ecc ecc). Lavoro in proprio come freelance e collaboro con diverse agenzie di comunicazione e ...
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